Tirocini extracurriculari

I tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), erroneamente chiamati “stage”, sono rivolti ai giovani maggiori di 16 anni, indipendentemente dalla condizione lavorativa (inoccupati, disoccupati, occupati, sospesi dal lavoro, ecc.) finalizzati all’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Questo tipo di tirocini sono disciplinati dalla normativa regionale.


  • Cittadini
  • Centri per l'impiego
 

Soggetti abilitati

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    Sul territorio regionale:

    • Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
    • Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alle l.r. 19/2007.
    • Centri per l’impiego;
    • Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alle l.r. 22/2006;
    • Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella DGR del 18 aprile 2007 n. 4561;
    • Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

    Per l’attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l’impiego.

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    Per l’attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale:

    • Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
    • Centri per l’impiego.

Beneficiari

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    Gli “Indirizzi regionali in materia di tirocini” approvati con DGR 7763 del 17/01/2018 (consultabile al presente link) rappresentano la disciplina di riferimento da rispettare.

    Rientrano nei suddetti indirizzi i tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti ai seguenti soggetti beneficiari in età lavorativa che hanno assolto l’obbligo di istruzione:

    • Cittadini italiani;

    • Cittadini in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

    • Cittadini stranieri (non comunitari) regolarmente soggiornanti in Italia.

Come si accede ai servizi

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    TIROCINI PER CITTADINI ITALIANI

    • I soggetti promotori possono estrarre e compilare il Progetto Formativo individuale e la Convenzione individuale riportati tra gli allegati a fondo pagina.
    • Entro 30 giorni dall’attivazione, il soggetto promotore registra il tirocinio extracurriculare nell’apposito portale di Regione Lombardia, indicandone gli elementi essenziali, anche rilevati dalla Comunicazione obbligatoria di cui al paragrafo 3.5 Comunicazioni obbligatorie della Deliberazione N. 7763/2018. I tirocini extracurriculari, infatti, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall’articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 1180 della legge 296/2006. Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.
    • Gli “Indirizzi regionali in materia di tirocini” approvati con DGR 7763 del 17/01/2018 rappresentano la disciplina di riferimento da rispettare.
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    TIROCINI PER STRANIERI (EXTRA-UE) RESIDENTI ALL'ESTERO

    Tra i requisiti indicati per la presentazione dei progetti di tirocinio per le persone straniere (extra-UE) maggiorenni residenti al di fuori del territorio italiano, occorre attestare un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda.

    Per i progetti di tirocinio per le persone straniere (extra-UE) maggiorenni residenti al di fuori del territorio italiano, i soggetti promotori sono:

    • Istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/07 e 22/06;

    • Enti autorizzati nazionali e regionali ai servizi per il lavoro (D.lgs 276/03 e l.r. 22/2006);

    • Enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

    Per poter attivare un tirocinio per persone straniere (extra-UE) residenti al di fuori del territorio italiano, il soggetto promotore è tenuto a presentare la seguente documentazione:

    • Domanda di Tirocinio - vedi allegato a fondo pagina (all. B del D.d.u.o. 12 febbraio 2016 - n. 909);

    • Convenzione e Progetto formativo in due copie sottoscritte da parte dei legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del soggetto ospitante;

    • Fotocopia del passaporto del tirocinante o documento d’identità equivalente (devono essere ben visibili: numero, foto e scadenza) con validità di almeno 3 mesi successiva alla scadenza del tirocinio.

    La documentazione deve essere inviata al Protocollo Generale di Regione Lombardia Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro- UO Lavoro – Struttura Occupazione e Occupabilità – Palazzo Città di Lombardia 1, 20124 Milano.

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    QUANDO

    In qualsiasi momento dell’anno (nel limite della programmazione del contingente triennale delle quote d’ingresso per quanto riguarda i tirocini per persone straniere residenti all'estero).

Regolamenti

Per svolgere un tirocinio è necessaria la compresenza di un soggetto promotore e di un soggetto ospitante. In particolare, il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.
Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.
Si fa presente che i cittadini, il soggetto promotore e il soggetto ospitante non sono tenuti a inviare a Regione Lombardia alcuna documentazione inerente ai tirocini curricolari. Inoltre, i dati relativi ai tirocini curricolari non dovranno essere caricati in alcuna piattaforma telematica di Regione Lombardia.

Tutti i tirocini sono regolati da una convenzione e un Piano Formativo Individuale tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante. I tirocini devono essere promossi da soggetti terzi rispetto ai tirocinanti e ai datori di lavoro che li ospitano che garantiscano la regolarità e la qualità dell'iniziativa. Il soggetto promotore individua un proprio Tutor didattico organizzativo per elaborare, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e per la redazione del Dossier individuale nonché dell’attestazione finale.

Il Soggetto promotore è tenuto a mettere in atto azioni di verifica sull'affidabilità del soggetto ospitante; in particolare il soggetto promotore è responsabile:
  • dell’accertamento delle dimensioni aziendali al fine di stabilire il numero di tirocinanti ospitabili come indicato negli indirizzi regionali in materia di tirocini (D.g.r n°7763 del 17/01/2018);
  • del controllo dell’identità del firmatario del soggetto ospitante;
  • dell’accoglienza e assistenza del tirocinante all’arrivo;
  • del monitoraggio del progetto e del rispetto dei diritti e degli obblighi del tirocinante;
  • dell’attestazione finale del percorso in collaborazione col tutor aziendale;
  • della raccolta della documentazione attinente la realizzazione del tirocinio.

Disposizioni specifiche

  • Ferme restando le finalità proprie dei tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento, itirocini extracurriculari in favore di disabili e svantaggiati si caratterizzano per la necessità di creare condizioni favorenti lo svolgimento del tirocinio da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.
    A tal fine, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

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    a) Vincoli di durata:

    • ai tirocini extracurriculari in favore di disabili e svantaggiati non si applica la durata minima di due mesi;
    • per gli svantaggiati la durata massima è di 12 mesi, fatto salvo l’estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente;
    • per i disabili la durata massima è di 24 mesi, fatto salvi particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio.
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    b) Soggetti attuatori:
    • non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. Il rapporto tra tutor e tirocinante è definito nella Convenzione di tirocinio e nel Progetto formativo individuale, in un range compreso tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante;
    • per le unità operative di svolgimento del tirocinio localizzate all’interno di istituti di pena, non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane.
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    c) Progetto formativo individuale: al fine di garantire le finalità di inclusione e sulla base di circostanziate valutazioni, il progetto formativo può prevedere anche l’acquisizione di professionalità elementari.

Informazioni utili

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    Per i tirocini extracurricolari non finanziati da Regione Lombardia si invita a inviare le richieste di informazioni ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo e-mail: tirocini@regione.lombardia.it

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    In caso di tirocini finanziati da Regione Lombardia si invita a contattare il responsabile della relativa linea di intervento/avviso pubblico tramite l’indirizzo indicato nel relativo avviso.