Tirocini extracurriculari

I tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), erroneamente chiamati “stage”, sono rivolti ai giovani maggiori di 16 anni, indipendentemente dalla condizione lavorativa (inoccupati, disoccupati, occupati, sospesi dal lavoro, ecc.) finalizzati all’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Questo tipo di tirocini sono disciplinati dalla normativa regionale.

 
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Requisiti

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    In Lombardia, possono sperimentare questa metodologia formativa in azienda, indipendentemente dalla propria condizione lavorativa (inoccupati, disoccupati, occupati, sospesi dal lavoro, studenti, ecc.) le seguenti categorie di persone:
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    1

    tutti i cittadini italiani, i cittadini in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini stranieri (non comunitari) regolarmente soggiornanti in Italia, maggiorenni, che hanno assolto l’obbligo di istruzione (D.g.r. n. 7763 del 17.01.2018);
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    2

    i cittadini stranieri maggiorenni extracomunitari, residenti fuori dall’Unione Europea (inclusi i disoccupati e inoccupati), che attestano di possedere un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 mesi dalla domanda di tirocinio. In questo caso devono presentare regolare domanda di tirocinio aderendo a una specifica normativa regionale (DGR n. 4732 del 22.01.2016);
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    3

    adolescenti e giovani studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un’istituzione scolastica che durante le vacanze estive vogliono fare un’esperienza in azienda. Questo tipo di tirocinio è gestito esclusivamente dai Centri per l’impiego (D.g.r. n. 7763 del 17.01.2018);
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    4

    persone svantaggiate, disabili e portatrici di fragilità che necessitano di sviluppare la propria autonomia, riabilitarsi e inserirsi nel contesto sociale (D.G.R. n. X/5451 del 25 luglio 2016 - D.G.R. n. X/7763 del 17 gennaio 2018).

Servizi previsti

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    1

    Indennità

    Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari è corrisposta al tirocinante un’indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a: 

    • euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. 
    • euro 350 euro mensili qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore. 

    L’indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l’indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili. Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.

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    2

    Durata

    Un tirocinio extracurriculare può durare da un minimo di 2 mesi a un massimo di 12 mesi, esclusi: 

    • i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente per i quali la durata minima è ridotta ad un mese;
    • i tirocini rivolti a studenti durante il periodo estivo che possono durare da un minimo di 14 giorni a un massimo di due mesi; 
    • i tirocini destinati alle persone fragili e svantaggiate che possono durare fino a 24 mesi, previo parere favorevole del soggetto terzo competente.

Requisiti

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    In Lombardia possono attivare un tirocinio i seguenti soggetti:

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    Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM; 

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    Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alle l.r. 19/2007; 

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    Centri per l’impiego;

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    accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alle l.r. 22/2006;

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    autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella DGR del 18 aprile 2007 n. 4561;

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    comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti. 

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    Per attivare un tirocinio extracurriculare è necessario rivolgersi agli operatori accreditati ai servizi al lavoro che operano sul territorio lombardo. 

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    Per scoprire l’operatore accreditato più vicino consulta la mappa georeferenziata al seguente link: https://www.lavoroinlombardia.it/viewerOA/.

Soggetti

Per attivare un tirocinio, oltre al tirocinante, è necessaria la partecipazione di un soggetto promotore accreditato in Lombardia e un soggetto ospitante/azienda presso il quale si svolgerà l’esperienza formativa. I soggetti coinvolti devono sottoscrivere una Convenzione che definisce le condizioni per lo svolgimento del tirocinio e predisporre un Progetto Formativo Individuale con gli obiettivi formativi che il tirocinante dovrà raggiungere alla fine dell’esperienza in azienda.

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    Il soggetto promotore individua un proprio tutor per elaborare, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione del Dossier individuale nonché dell’attestazione finale. Predispone un piano di attività e prevede una verifica almeno quindicinale con il tirocinante.

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    Il soggetto ospitante nomina un tutor (tutor aziendale) che è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

Allegati