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Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).
Sono esclusi dal contributo i contratti di somministrazione, nonché: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.
Non sono finanziabili richieste di contributo per assunzioni di lavoratori che siano già fruitori di misure regionali comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, l’agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:
per l’assunzione di un soggetto che ha una misura regionale di politica attiva (nell’ambito del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori in attuazione del PNRR, Dote Unica Lavoro Fase 4, Garanzia Giovani Fase II o Azioni di Rete per il Lavoro Fase II) in corso al momento dell’assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione;
se, per lo stesso soggetto, al beneficiario è stata già concessa un’agevolazione nell’ambito dei seguenti bandi: Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027; Formare per assumere (prima attuazione) e Incentivi occupazionali, a valere sull’Accordo “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”.