Apprendistato III livello

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca consente all'azienda di assumere e formare le nuove professionalità ad un costo del lavoro vantaggioso, in quanto sia la remunerazione che gli oneri previdenziali e assistenziali sono ridotti.

Requisiti

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    Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati i giovani di età compresa tra i 18 anni ai 29 anni, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale.

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    Regione Lombardia ha avviato tre filoni di sperimentazione:

    1. Conseguimento di Titoli di Laurea triennale, magistrale, a ciclo unico. Il contributo regionale per il percorso formativo in apprendistato può ammontare:

    • per la laurea triennale, da € 12.000 a € 16.000

    • per la laurea magistrale, da € 10.000 a € 15.000.

    2. Conseguimento di Master di I e II livello.

    3. Conseguimento di titoli di Dottore di ricerca

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    Regione Lombardia finanzia i costi di formazione, tutoraggio e formazione complementare (anche all’estero) degli apprendisti con i seguenti contributi:

    • per i Master di I o II livello, a € 10.000 – max 30 mesi

    • per il Dottorato di ricerca max € 15.000 – max 48 mesi.

Normative

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    Il contratto di apprendistato è disciplinato dal D.LGS 81/2015 – Capo V – art. 45 è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario e di alta formazione, dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e la ricerca, per la specializzazione tecnica superiore (art. 69 L. 144/99) e per il praticantato per l’accesso alla professioni inquadrate in un Ordine professionale.

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    Il 9 maggio 2016 è stato sottoscritto dall’Assessore Regionale Istruzione Formazione lavoro, dai Rettori degli atenei lombardi, dall’ufficio scolastico regionale, dalle Fondazioni ITS e dai direttori delle AFAM, accademie artistiche e musicali, nonche’ dalle PP.SS, l’ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, Tale sottoscrizione rende operativa la “Disciplina dei profili formativi degli apprendisti”, approvata dalla Giunta regionale con DGR 4676 del 23 dicembre 2015.

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    L'iter previsto dalla norma nazionale ai sensi del D.M. 12 ottobre 2015 in materia di Profili formativi dell'Apprendistato di alta formazione e ricerca - art. 45 de/D.Lgs. n. 81/2015 è completato e comunicato dall'Assessore Valentina Aprea alla Giunta Regionale nella seduta del 13 giugno 2016.

Come si accede ai servizi

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    1. Conseguimento di Titoli di Laurea triennale, magistrale, a ciclo unico. Le aziende lombarde che assumono uno studente universitario possono concordare con l’Università un progetto formativo per il conseguimento della laurea che tenga conto, oltre che del curriculum e del piano di studi dello studente, delle esigenze delle aziende per la formazione di figure professionali specifiche.
    2. Conseguimento di Master di I e II livello.
    3. Conseguimento di titoli di Dottore di ricerca.

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    Le Università in collaborazione con le imprese interessate, effettuano una selezione dei candidati al fine di valutarne l’adeguatezza sotto il profilo dei requisiti, delle competenze e delle motivazioni. Le imprese, a seguito dell’approvazione del progetto formativo, procedono all’assunzione degli apprendisti.

Normative

A decorrere dal 9 maggio 2016, tutti i contratti per le assunzioni ex art. 45 dovranno prevedere, secondo gli schemi allegati al Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015:

  • Protocollo di intesa con una istituzione formativa (per la formazione esterna e interna)

  • PFI, Piano Formativo di dettaglio

  • Schema di dossier individuale (contratto, PFI, c.v., altri documenti amministrativi)

I principi regolatori della Formazione e gli standard formativi sono contenuti, così come definito all’art. 5 del Decreto Interministeriale, nel Piano Formativo Individuale redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro. Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, fermo restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

Inoltre, come previsto dall’art. 7 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, i compiti svolti dal tutor formativo possono essere riconosciuti nel quadro degli esistenti strumenti di valorizzazione del personale docente, presente nell’istituzione formativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

L’offerta pubblica per la formazione ESTERNA degli apprendisti (ad oggi non ancora pubblicata) sarà resa disponibile attraverso un Avviso Pubblico per le istituzioni formative e verrà pubblicizzata attraverso tutti canali web.