Certificazioni delle competenze
La certificazione delle competenze in ambito non formale e informale certifica con attestato regionale le competenze che il cittadino ha acquisito in un contesto non formativo.
- Enti
- Centri per l'impiego
Definizioni art. 2 Decreto Legislativo n. 13/2013
1
a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;
2
b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
3
c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
4
d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
5
e) «competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
Come si accede ai servizi
1
La nuova procedura ai sensi delle Linee Guida nazionali (DM 5 gennaio 2021) è stata approvata con Delibera regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7721 e si articola nelle fasi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze (IVC).
2
Il processo di certificazione delle competenze in ambito non formale e informale IVC descritto nell’allegato 1 della delibera XI/7721, può essere attivato esclusivamente da enti accreditati per i servizi al lavoro in Lombardia.
Gli enti accreditati ai servizi al lavoro dovranno garantire requisiti aggiuntivi rispetto allo standard di accreditamento, funzionali al processo ed all’attività certificatoria; in particolare il responsabile della certificazione delle competenze deve frequentare online, prima dell’avvio della procedura, il PerCorso VALI.CO. sulla piattaforma INAPP.3
Il processo di Individuazione Validazione e Certificazione può essere applicato solo a profili professionali o competenze inseriti nel Quadro Regionale di Standard Professionali, ad esclusione quindi delle competenze specifiche concernenti figure normate o abilitanti a livello nazionale o regolamentate a livello regionale.
Alle Camere di Commercio è attribuita in fase di certificazione la funzione di nomina delle commissioni d’esame della procedura IVC per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, collegialità, indipendenza e terzietà delle commissioni d’esame4
L’avvio della procedura descritta negli allegati 1 e 2 della delibera regionale n. XI/7721 è rimandata all’implementazione del sistema informativo regionale dedicato al sistema IVC.
Nelle more dell’implementazione del nuovo sistema informativo continua a operare la procedura stabilita dai decreti regionali n. 9380/2012 e n. 17885/2019 mediante l’utilizzo dell’offerta formativa 083 di Gefo.